PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3062, al quale peraltro risultano approvati alcuni emendamenti dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 novembre, e rilevato che:

                esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 16 direttive (1 con l'allegato A e 15 con l'allegato B), nonché una innovativa delega legislativa per l'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 28);

                contiene inoltre numerose ulteriori disposizioni di delega riconducibili a due tipologie: un primo gruppo conferisce al Governo compiti di coordinamento normativo, per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5), ovvero a fini di adeguamento della disciplina interna a regolamenti comunitari concernenti il mercato delle valute (articolo 15), il settore delle importazioni di legname (articolo 16), la disciplina sanzionatoria in ambito agricolo (articolo 18), l'attuazione delle misure restrittive adottate in sede europea nei confronti dell'Iran (articolo 26) ed in materia di controlli sanitari (articolo 27); un secondo gruppo di disposizioni conferisce al Governo deleghe legislative per l'adozione di decreti integrativi e correttivi di precedenti decreti di attuazione di direttive comunitarie in materia di misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (articolo 14); in materia di traffico navale (articolo 20) nonché in relazione al settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 21); infine, l'articolo 25 delega il Governo a completare l'attuazione di numerose direttive concernenti la disciplina contabile e le imprese del settore creditizio ed assicurativo;

                nel conferimento delle deleghe concernenti le direttive indicate negli allegati al disegno di legge (nonché per le deleghe di cui agli articoli 22, 23 e 24), esso introduce l'innovativa previsione secondo cui i termini di esercizio sono individuati per relationem, e cioè definiti in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, il termine è automaticamente fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine); tale previsione risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare,

 

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siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando l'esigenza, più volte segnalata dal Comitato per la legislazione, di termini congrui in relazione ai previsti passaggi parlamentari nella procedura di adozione dei decreti;

                ripropone previsioni - già presenti in precedenti leggi comunitarie - che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la riproposizione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali ovvero ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; analogo apprezzamento il Comitato esprime in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 7);

                reca rubriche la cui formulazione non appare sempre coerente con il contenuto dell'articolo cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si segnala che la rubrica dell'articolo 11 dovrebbe correttamente riferirsi alla «materia dei compensi dovuti agli autori di opere d'arte e di manoscritti sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima»; all'articolo 13 la rubrica dovrebbe essere integrata richiamando la «materia delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici»; agli articoli 15 e 16 le rubriche dovrebbero contenere un richiamo alla presenza di disposizioni di delega legislativa; all'articolo 17, la rubrica dovrebbe fare riferimento alla direttiva 2006/138/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE);

                adotta, in alcuni casi, espressioni imprecise o improprie (ad esempio, all'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 2449, quarto comma, primo periodo, nonché al comma 2 del medesimo articolo, dovrebbe sostituirsi il riferimento al «capitale di rischio» con il riferimento al «mercato del capitale di rischio»; l'articolo 25, comma 1, lettera a), indica tra i principi e criteri direttivi della delega, la «modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 8, comma 6 - il cui primo periodo richiama le «sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419», mentre il secondo periodo dispone che «le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile

 

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1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990» - si proceda ad aggiornare i riferimenti alla normativa comunitaria, atteso che il richiamato articolo 5 della legge n. 419 reca riferimenti a due risalenti regolamenti CEE del 1968 e del 1969, che risultano ormai non più in vigore; analogamente, si verifichi il richiamo al regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 che risulta abrogato, con effetto dal 1o luglio 2007, dall'articolo 12 del regolamento n. 1028/2006;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4 - che dispone l'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 a favore delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle relative prestazioni - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo alla citata norma della legge n. 11 del 2005, in modo da farle acquisire una valenza generale;

            all'articolo 5, comma 2 - ove si riaprono i termini di esercizio della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge comunitaria 2005 (legge n. 29 del 2006), senza procedere alla modifica testuale della relativa norma - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella alla citata disposizione;

            all'articolo 14 - ove si delega il Governo a modificare il decreto legislativo n. 214 del 2005, attuativo della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di evidenziare principi e criteri direttivi specifici connessi alla finalità della delega ivi enunciata;

            analogamente, all'articolo 16 - ove si conferisce al Governo una delega legislativa in materia di importazione di legname - dovrebbe valutarsi l'opportunità di articolare in modo più stringente i principi e criteri direttivi di cui alla lettera b), che si limita a prescrivere che le «sanzioni risultino dissuasive», nonché quello della lettera d) ove si prescrive la «determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie», per i controlli nel settore, senza che risulti quindi esplicitamente indicato alcun criterio di determinazione dell'importo massimo della tassa in oggetto;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 1, lettera b) - ove si modifica l'alinea dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11, al fine di impegnare il Governo a corredare il disegno di legge comunitaria con una nota

 

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aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre - dovrebbe specificarsi che la data ivi prevista è relativa all'anno precedente a quello cui il disegno di legge comunitaria si riferisce;

            all'articolo 22, comma 2 dovrebbe precisarsi che la trasmissione dello schema del decreto legislativo alla Conferenza Stato-Regioni precede la trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in ottemperanza al principio secondo cui le Camere intervengono per ultime nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi.